Utilizzatori / video
TARIFFE DIRITTI CONNESSI VIDEO
Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione
In vigore fino al 31 dicembre 2024
Per i pagamenti effettuare un bonifico a:
Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione
BANCA POPOLARE ETICA – AGENZIA DI ROMA
IBAN IT 70 O 05018 03200 000000147004
ed inviare copia del bonifico a info@reteartistispettacolo.it
indicando tutti i dati necessari per la fatturazione.
Introduzione
Ti presento R.a.s.i.
R.A.S.I. nasce il 9 marzo 2012, come associazione, dall’unione di un gruppo di artisti e di alcune associazioni ed enti culturali. La finalità prevalente di R.A.S.I., ora come allora, è l’attività di amministrazione ed intermediazione in Italia ed all’estero dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n.633, dovuti a qualsiasi titolo ad artisti interpreti, esecutori. R.A.S.I. dal 1 giugno 2015 fu inserita nell’elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, delle imprese in possesso dei requisiti per svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’art.3 comma2, Dpcm 19 dicembre 2012. Dal 6 ottobre 2017, a seguito della riforma di legge introdotta dal Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2017, è un organismo di gestione collettiva in forma cooperativa senza scopo di lucro inserito nell’elenco Agcom delle imprese in possesso dei requisiti, previsti dallo stesso Decreto, idonei allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Inoltre, R.A.S.I. svolge tutte le attività necessarie per la tutela e la promozione dei diritti e degli interessi degli artisti interpreti esecutori, rappresentando le proposte di rilancio e rinnovamento del settore. Incoraggia l’innovazione professionale per lo sviluppo e la competitività dei settori della cultura e dello spettacolo italiano nel panorama europeo. R.A.S.I. è dotata di un comitato di sorveglianza composto da artisti, interpreti, esecutori e di un organo di controllo contabile. I compensi relativi ai diritti amministrati, sono certificati dall’organo di revisione contabile iscritto nell’elenco di cui al decreto legislativo n.39 del 27 gennaio 2010.
Quando occorre la licenza R.a.s.i.
E’ necessario ottenere la licenza dalla R.a.s.i. in tutte quelle situazioni nelle quali è previsto la diffusione e l’utilizzo di opere cinematografiche ed assimilate. Per ottenere la licenza si può fare richiesta agli uffici di R.a.s.i. inviando un’email a info@reteartistispettacolo.it o contattando i nostri uffici al numero 06.94359833.
Apolidi
La legge prevede che i fondi di spettanza degli artisti “apolidi”, ovvero che non abbiano dato mandato a nessuna collecting, una volta recuperati siano investiti in attività attività sociali, culturali ed educative a vantaggio di tutti gli artisti. I tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza anche in rappresentanza di tali artisti per lo sfruttamento delle opere. Si è in attesa di apposito regolamento dell’Autorità delle Comunicazioni che stabilisca le procedure per individuare i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi.
Compensi
R.a.s.i. negozia i compensi sulla base di quanto previsto dalla L.633/1941 ed in particolare dall’articolo 84:
“agli artisti che nell’opera cinematografica sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica… un compenso adeguato e proporzionato…”
nonché sulla base delle Direttive Europee in particolare di quella cosiddetta “copyright” recentemente recepita dalla legge italiana:
“la remunerazione degli artisti dovrà essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’artista all’opera, come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera.”
Elaborazione dati
Nel caso di richiesta da parte degli utilizzatori di elaborazione di dati non di competenza della R.a.s.i. sarà richiesto il rimborso dei costi.
Piattaforme televisive nazionali
Canali televisivi nazionali
Canali televisivi locali, digitale terrestre, satellitare ecc.
Piattaforme video on demand, fornitori di servizi media audiovisivi e prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line pc, smart tv, tv, chromecast, tablet, smartphone, consolle ecc di cui all’art.102 sexies e seguenti del titolo ii quater della legge 633/1941
Hotel, Residence, Villaggi Turistici, Agriturismo, Bed and Breakfast, Campeggi ecc.
HOTEL, RESIDENCE, VILLAGGI TURISTICI, BED AND BREAKFAST, AGRITURISMO, CAMPEGGI ECC. (Art.84 comma 3 L.633/41)
Come confermato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2013 tali strutture ricettive qualora diffondano opere cinematografiche ed assimilate attraverso apparecchi televisivi od altro, situati in qualsiasi locale delle stesse (camere, spazi comuni ecc.), sono tenute al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti interpreti esecutori di cui all’art.84 della legge n.633 del 1941.
Non essendoci la possibilità materiale di definire le utilizzazioni effettuate dalle singole strutture ricettive la R.a.s.i. ha previsto delle tariffe a forfait proporzionate al numero delle camere ed alla tipologia delle strutture ricettive.
Queste sono state elaborate sulla base dei seguenti parametri:
– Media della presenza degli artisti Rasi nelle programmazioni delle piattaforme nazionali
– Rappresentanza Rasi;
– Tariffe vigenti sul mercato;
– Accordi già conclusi da R.a.s.i.;
TARIFFE ANNUALI PER CIASCUNA STRUTTURA | |||
Bed and breakfast, agriturismi, campeggi ecc. | € 115,50 | ||
Hotel, Residence ecc. | Fino a 25 camere | Da 25 a 50 camere | Oltre 50 camere |
3 stelle | € 173,25 | € 231,00 | € 346,50 |
4 stelle | € 288,75 | € 404,25 | € 462,00 |
5 stelle | € 442,00 | € 577,50 | € 808,50 |
Riduzioni
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
Fruizione di opere audiovisive in ambito privato – Home video
Mezzi di trasporto
MEZZI DI TRASPORTO (Art.84 comma 3 L.633/41)
Le tariffe riguardano aerei, navi da crociera e traghetto, treni ecc. di compagnie che offrano ai propri clienti l’accesso e/o la visione di opere cinematografiche ed assimilate su tratte nazionali, anche attraverso servizi, portali e piattaforme web che facciano capo alle rispettive compagnie. Le tariffe si applicano a ciascun mezzo di trasporto.
Aerei | Navi da crociera |
Tariffa annua per ciascuna utilizzazione | Tariffa annua per ciascuna utilizzazione |
€ 0,92 | € 0,80 |
Navi traghetto | Treni |
Tariffa annua per ciascuna utilizzazione | Tariffa annua per ciascuna utilizzazione |
€ 0,57 | € 0,46 |
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
Esercizi del commercio, della ristorazione, della salute e del benessere
ESERCIZI DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE E DEL BENESSERE
(Art.84 comma 3 L.633/41)
Le tariffe riguardano gli esercizi nei quali all’interno si svolgono attività professionali organizzate dirette allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi, quelli del settore ristorazione, esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, pub, discoteche ecc. e quelli del benessere, palestre, centri sportivi, estetici ecc. dotati di almeno un apparecchio video all’interno dei locali e che trasmettano opere cinematografiche.
Le tariffe sono annuali e rapportate al numero di tv/schermi presenti nei locali. In caso di apertura stagionale la tariffa è proporzionale al periodo di apertura.
Numero di Tv/Schermi | Tariffa annuale |
Da 1 | € 69,3 |
Da 2 a 4 | € 138,6 |
Da 5 a 7 | € 323,4 |
Oltre i 7 | € 404,2 |
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
Ti presento R.a.s.i.
R.A.S.I. nasce il 9 marzo 2012, come associazione, dall’unione di un gruppo di artisti e di alcune associazioni ed enti culturali. La finalità prevalente di R.A.S.I., ora come allora, è l’attività di amministrazione ed intermediazione in Italia ed all’estero dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n.633, dovuti a qualsiasi titolo ad artisti interpreti, esecutori. R.A.S.I. dal 1 giugno 2015 fu inserita nell’elenco della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, delle imprese in possesso dei requisiti per svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’art.3 comma2, Dpcm 19 dicembre 2012. Dal 6 ottobre 2017, a seguito della riforma di legge introdotta dal Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2017, è un organismo di gestione collettiva in forma cooperativa senza scopo di lucro inserito nell’elenco Agcom delle imprese in possesso dei requisiti, previsti dallo stesso Decreto, idonei allo svolgimento dell’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Inoltre, R.A.S.I. svolge tutte le attività necessarie per la tutela e la promozione dei diritti e degli interessi degli artisti interpreti esecutori, rappresentando le proposte di rilancio e rinnovamento del settore. Incoraggia l’innovazione professionale per lo sviluppo e la competitività dei settori della cultura e dello spettacolo italiano nel panorama europeo. R.A.S.I. è dotata di un comitato di sorveglianza composto da artisti, interpreti, esecutori e di un organo di controllo contabile. I compensi relativi ai diritti amministrati, sono certificati dall’organo di revisione contabile iscritto nell’elenco di cui al decreto legislativo n.39 del 27 gennaio 2010.
Quando occorre la licenza R.a.s.i.
E’ necessario ottenere la licenza dalla R.a.s.i. in tutte quelle situazioni nelle quali è previsto la diffusione e l’utilizzo di opere cinematografiche ed assimilate. Per ottenere la licenza si può fare richiesta agli uffici di R.a.s.i. inviando un’email a info@reteartistispettacolo.it o contattando i nostri uffici al numero 06.94359833.
Apolidi
La legge prevede che i fondi di spettanza degli artisti “apolidi”, ovvero che non abbiano dato mandato a nessuna collecting, una volta recuperati siano investiti in attività attività sociali, culturali ed educative a vantaggio di tutti gli artisti. I tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza anche in rappresentanza di tali artisti per lo sfruttamento delle opere. Si è in attesa di apposito regolamento dell’Autorità delle Comunicazioni che stabilisca le procedure per individuare i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi.
Compensi
R.a.s.i. negozia i compensi sulla base di quanto previsto dalla L.633/1941 ed in particolare dall’articolo 84:
“agli artisti che nell’opera cinematografica sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica… un compenso adeguato e proporzionato…”
nonché sulla base delle Direttive Europee in particolare di quella cosiddetta “copyright” recentemente recepita dalla legge italiana:
“la remunerazione degli artisti dovrà essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’artista all’opera, come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera.”
Elaborazione dati
Nel caso di richiesta da parte degli utilizzatori di elaborazione di dati non di competenza della R.a.s.i. sarà richiesto il rimborso dei costi.
HOTEL, RESIDENCE, VILLAGGI TURISTICI, BED AND BREAKFAST, AGRITURISMO, CAMPEGGI ECC. (Art.84 comma 3 L.633/41)
Come confermato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2013 tali strutture ricettive qualora diffondano opere cinematografiche ed assimilate attraverso apparecchi televisivi od altro, situati in qualsiasi locale delle stesse (camere, spazi comuni ecc.), sono tenute al pagamento di compensi adeguati e proporzionati agli artisti interpreti esecutori di cui all’art.84 della legge n.633 del 1941.
Non essendoci la possibilità materiale di definire le utilizzazioni effettuate dalle singole strutture ricettive la R.a.s.i. ha previsto delle tariffe a forfait proporzionate al numero delle camere ed alla tipologia delle strutture ricettive.
Queste sono state elaborate sulla base dei seguenti parametri:
– Media della presenza degli artisti Rasi nelle programmazioni delle piattaforme nazionali
– Rappresentanza Rasi;
– Tariffe vigenti sul mercato;
– Accordi già conclusi da R.a.s.i.;
TARIFFE ANNUALI PER CIASCUNA STRUTTURA | |||
Bed and breakfast, agriturismi, campeggi ecc. | € 115,50 | ||
Hotel, Residence ecc. | Fino a 25 camere | Da 25 a 50 camere | Oltre 50 camere |
3 stelle | € 173,25 | € 231,00 | € 346,50 |
4 stelle | € 288,75 | € 404,25 | € 462,00 |
5 stelle | € 442,00 | € 577,50 | € 808,50 |
Riduzioni
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
MEZZI DI TRASPORTO (Art.84 comma 3 L.633/41)
Le tariffe riguardano aerei, navi da crociera e traghetto, treni ecc. di compagnie che offrano ai propri clienti l’accesso e/o la visione di opere cinematografiche ed assimilate su tratte nazionali, anche attraverso servizi, portali e piattaforme web che facciano capo alle rispettive compagnie. Le tariffe si applicano a ciascun mezzo di trasporto.
Aerei | Navi da crociera |
Tariffa annua per ciascuna utilizzazione | Tariffa annua per ciascuna utilizzazione |
€ 0,92 | € 0,80 |
Navi traghetto | Treni |
Tariffa annua per ciascuna utilizzazione | Tariffa annua per ciascuna utilizzazione |
€ 0,57 | € 0,46 |
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
ESERCIZI DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE E DEL BENESSERE
(Art.84 comma 3 L.633/41)
Le tariffe riguardano gli esercizi nei quali all’interno si svolgono attività professionali organizzate dirette allo scambio e/o alla produzione di beni e servizi, quelli del settore ristorazione, esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, pub, discoteche ecc. e quelli del benessere, palestre, centri sportivi, estetici ecc. dotati di almeno un apparecchio video all’interno dei locali e che trasmettano opere cinematografiche.
Le tariffe sono annuali e rapportate al numero di tv/schermi presenti nei locali. In caso di apertura stagionale la tariffa è proporzionale al periodo di apertura.
Numero di Tv/Schermi | Tariffa annuale |
Da 1 | € 69,3 |
Da 2 a 4 | € 138,6 |
Da 5 a 7 | € 323,4 |
Oltre i 7 | € 404,2 |
Sono previste riduzioni per gli utilizzatori nei seguenti casi:
- a) puntuale trasmissione della rendicontazione dettagliata prevista dalla legge;
- b) sottoscrizione di accordi almeno biennali con la R.a.s.i;
- c) adesione ad organizzazioni che abbiano sottoscritto accordi quadro con la R.a.s.i. ;
- d) riconoscimento di un acconto per gli anni successivi;
- e) definizione di un accordo entro quattro mesi dall’avvio dei negoziati.
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