Promozione

Regolamento attività di promozione e patrocinio

Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione

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  1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti, le modalità ed i criteri generali attraverso i quali sono individuate e selezionate le iniziative da sostenere e promuovere da parte di R.A.S.I. per assicurare la trasparenza dell’attività degli organi della R.A.S.I. e delle motivazioni delle scelte operate, il rispetto degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
  2. Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dello statuto sociale, dell’articolo 71 octies della Legge 633 del 1941, dell’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992, dell’Art.16 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2017.
  3. La R.A.S.I. ha sede legale in Roma ma svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale ed in campo internazionale.
  4. La R.A.S.I. può effettuare interventi di carattere straordinario in campo internazionale in presenza di ragioni di opportunità e convenienza, quali il raggiungimento di una maggiore efficacia degli interventi in funzione dei propri obiettivi ed esigenze di partecipazione ad importanti iniziative promozionali. La relativa delibera deve indicare la motivazione sottostante all’intervento.
  1. La R.A.S.I., definisce in piena libertà, autonomia e indipendenza di giudizio la proprie strategie e modalità di intervento e opera secondo criteri di equità, economicità, di programmazione, di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale, economica e ambientale delle iniziative.
  2. Ai fini che precedono e anche allo scopo di preservare il patrimonio nell’interesse delle generazioni future, i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, devono essere coerenti con i flussi reddituali generali nel rispetto delle scelte strategiche di investimento definite dall’Assemblea dei Soci.
  1. La R.A.S.I. svolge la propria attività istituzionale attraverso:

    1. a) la realizzazione di iniziative, attività e progetti propri o altre modalità di intervento ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, diretta o tramite strutture nelle quali detenga quote di maggioranza o tramite terzi nel rispetto dei vincoli statutari e di legge;
    2. b) l’erogazione di contributi, finanziamenti, sostegni diretti e indiretti a favore dei propri artisti mandanti per loro attività, iniziative e progetti a seguito di partecipazione a BANDI TEMATICI indetti dalla R.A.S.I., rientranti nei settori in cui opera la stessa e destinati a produrre risultati rilevanti in un arco temporale determinato;

    Le iniziative di cui ai punti precedenti possono esaurirsi in un unico esercizio o essere sviluppate nell’ambito di un programma pluriennale o continuativo.

La R.A.S.I. realizza la propria attività diretta o tramite bandi esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992 ed agli articoli 16 e 19 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo.

  1. In riferimento all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992 la R.A.S.I. utilizza la quota di cui all’art.71octies,comma 3 della legge 22 aprile 1941 n.633 per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori.
  2. In riferimento all’art.16 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo la R.A.S.I., previa delibera degli organi sociali competenti, può finanziare servizi sociali, culturali o educativi mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento,. Tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all’accesso e alla loro portata.
  3. In riferimento all’art.19 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo la R.A.S.I., previa delibera dell’assemblea generale, può utilizzare i proventi non distribuibili ai titolari dei diritti per finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

La R.A.S.I. raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell’azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell’attività dei periodi successivi.

Ai fini di una maggiore efficienza di gestione, con il presente regolamento è costituito il FONDO PROMOZIONE alimentato dalle risorse provenienti dall’articolo 71 octies comma 3 della Legge 633 del 1941 e destinato a finanziare i bandi relativi alle attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori di cui all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992.

  1. La R.A.S.I. può realizzare iniziative e progetti propri che sono realizzati anche a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati
  2. Il Comitato di Sorveglianza predispone la necessaria istruttoria tecnica ed il Consiglio di Amministrazione approva il programma esecutivo, anche mediante assegnazione di appalti e conferimento di incarichi, rispettando criteri di efficienza, tempestività e massima economicità.
  3. L’istituzione di imprese strumentali deve essere deliberata dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
  4. La R.A.S.I. può partecipare anche a progetti e iniziative in collaborazione o cooperazione con altri organismi.

1.Per ciascun bando il Consiglio di Amministrazione d’accordo con il Comitato di Sorveglianza può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, con funzione di consulenti sia per la valutazione sia per l’eventuale verifica dello stato di realizzazione delle iniziative. In particolare può anche nominare Commissioni tecniche e scientifiche formate da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza ed esperienza nelle materie di intervento della R.A.S.I.. A tali Commissioni può essere conferito un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica delle iniziative, nonché di verifica dello stato di realizzazione e dei risultati delle iniziative approvate.

2.Il membro degli organi competenti alla valutazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, in quanto direttamente o indirettamente interessato all’accoglimento di un’istanza, deve assentarsi da qualsiasi riunione in cui si discuta dell’accoglimento della stessa per tutto il tempo in cui la richiesta è discussa e deliberata.

  1. La decisione sul sostegno e la scelta fra le diverse iniziative deve avvenire in parità di trattamento sulla base dei principi di trasparenza, imparzialità, equità e comparazione.
  2. I bandi devono prevedere il termine entro il quale sono esaminate le proposte presentate e comunicati i risultati nonché, qualora previsto, la concessione di anticipi fino al 50% e l’erogazione totale del contributo una volta che l’iniziativa o il progetto siano stati realizzati e adempiute le condizioni eventualmente poste di rendicontazione. Ove possibile, devono prevedere forme di vigilanza sull’effettiva realizzazione dell’iniziativa e che il contributo venga erogato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal bando stesso.
  3. I bandi devono prevedere la revoca del contributo o del sostegno qualora non sia possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o si siano verificate variazioni interne al progetto o iniziativa, tali da modificarne sostanzialmente la natura rispetto a quella nota e concordata al momento della concessione. Qualora venga accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi e servizi erogati o qualora emergano sostanziali discrepanze, omissioni e informazioni non veritiere nella domanda e nei documenti prodotti dal richiedente, la R.A.S.I. potrà in qualsiasi momento disporre l’interruzione del sostegno e richiedere la restituzione delle eventuali somme già eventualmente versate;

La R.A.S.I. verifica la realizzazione o gli stati di avanzamento delle iniziative e dei progetti sostenuti sia sotto il profilo amministrativo ed economico sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, ai benefici attesi, all’impatto per il territorio e la collettività, tenendo conto della dimensione dell’intervento o del contributo e della natura e complessità del progetto.

La R.A.S.I. può concedere il patrocinio gratuito a qualsiasi attività o iniziativa che riterrà di particolare interesse per i suoi scopi istituzionali e statutari. Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno con associazione di immagine e concessione per l’utilizzo del logo di R.A.S.I.. La R.A.S.I. può concedere il patrocinio a soggetti giuridici e a singoli artisti interpreti esecutori soci o mandanti nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico. Al fine di ottenere la concessione di patrocinio di R.A.S.I., ovvero la concessione dell’utilizzo del Logo Istituzionale, il richiedente, salvo casi eccezionali, deve presentare apposita istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell’evento. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e devono contenere la descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora la documentazione fosse parziale e carente dei documenti necessari, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile. La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente sentito il Comitato di Sorveglianza. La concessione del patrocinio comporta l’utilizzo del logo di R.A.S.I. sul materiale promozionale dell’iniziativa.  Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa e non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.

Il soggetto patrocinato utilizza il logo di R.A.S.I. apponendolo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa unitamente alla dicitura “con il patrocinio di Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” o l’apposito logo con la dicitura “www.reteartistispettacolo.it ”. Sarà cura di R.A.S.I. inviare agli organizzatori dell’evento patrocinato il logo istituzionale con la apposita dicitura di concessione del patrocinio. La R.A.S.I. si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi di R.A.S.I. ha facoltà di revocare la concessione di patrocinio e l’utilizzo del logo. La bozza dei materiali in cui si utilizza il logo di R.A.S.I. deve pervenire alla stessa, di norma, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’evento.

Il presente Regolamento, una volta approvato dagli organi competenti, entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito internet della R.A.S.I.

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