MISURE DI SOSTEGNO AGLI ARTISTI CON REDDITI COMPLESSIVI 2020 (DICHIARAZIONE 2021) NON SUPERIORI AD EURO 20.000,00
Il decreto del Ministero della Cultura n.303 del 28 luglio 2022 stabilisce le modalità per la ripartizione e l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a favore degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente.
Gli artisti per ulteriori approfondimenti possono fare riferimento al seguente link del Ministero della Cultura:
https://librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Misure-di-sostegno-agli-autori-mandatari-e-artisti-00001/
ARTISTI, INTERPRETI, ESECUTORI
LE DOMANDE DEVONO ESSERE IMPROROGABILMENTE INVIATE ALLA SIAE ENTRO IL 12 OTTOBRE 2022 AL SEGUENTE INDIRIZZO E CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
– PER RACCOMANDATA A/R indirizzata a:
SIAE – CONTRIBUTO EX DECRETO CURA ITALIA AIE,
VIALE DELLA LETTERATURA N. 30 – 00144 ROMA
oppure
– VIA PEC indirizzata a:
ART90AIE@PEC.SIAE.IT (SOLO DA ALTRO INDIRIZZO PEC)
VI ALLEGHIAMO I MODULI DA UTILIZZARE.
NOTA BENE: ALL’ INTERNO DEL “MODULO AIE” SONO ELENCATI TUTTI I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA.
La quota complessiva a disposizione degli artisti interpreti esecutori è pari euro 5.673.408,75;
Il beneficio è riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo nell’anno 2020 non superiore a 20.000 euro;
b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2020, ovvero;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da COLLECTING abilitate, come Rasi, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1’opera cinematografica negli anni 2020 e 2021.
Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva disponibile, per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio.
I soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, utilizzando l’apposita modulistica.
La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi del 2021 riferita all’anno fiscale 2020, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande devono altresì contenere l’indicazione della collecting di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico.
Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcuna Collecting devono comunque indicarne una tra quelle abilitate, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione.
In aggiunta ai requisiti indicati per i soggetti beneficiari e per tutti i soggetti richiedenti è richiesta l’assenza di condanne definitive intervenute nei 2 anni precedenti la richiesta, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale o per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi. La causa ostativa non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Con riferimento ai requisiti reddituali complessivi ed alle autocertificazioni a corredo delle domande sono trasmesse, entro trenta giorni dall’erogazione dei contributi, dalla SIAE all’Agenzia delle entrate per le verifiche ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Con riferimento al requisito del reddito la SIAE e le Collecting effettuano verifiche a campione, delle istanze presentate, anche acquisendo presso i soggetti richiedenti il beneficio la documentazione probatoria utile. Il destinatario della verifica è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta, a trasmettere alla SIAE ed alle Collecting tutta la documentazione necessaria al fine della verifica.
Nel caso in cui un soggetto rientri nella categoria degli autori ed in quella degli artisti interpreti esecutori, al medesimo è attribuito unicamente il beneficio di valore maggiore tra i due.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i contributi percepiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il mancato possesso, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, di uno o più requisiti richiesti, è causa di esclusione dal beneficio.
La Collecting, in presenza di accertati errori o incompletezze sanabili, invita l’istante a rettificare o integrare i dati mancanti assegnandogli un termine di sette giorni per la regolarizzazione.
La Collecting, entro i successivi cinque giorni, procede alla verifica della documentazione integrativa trasmessa dall’istante. Trascorso inutilmente il termine assegnato dalla collecting per la rettifica o l’integrazione dei dati, il procedimento non ha seguito, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Qualora venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda, anche in seguito alle verifiche condotte, il soggetto gestore erogante dispone l’immediata revoca del beneficio, trasmettendo all’ Agenzia delle Entrate il dettaglio delle somme indebitamente percepite e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, più interessi e sanzioni di legge.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui al presente decreto, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con le sanzioni previste per le false dichiarazioni all’amministrazione dello Stato.