R.A.S.I. Notizie

Le nuove misure in materia pensionistica per i lavoratori dello spettacolo

12 Novembre 2021

Forniamo di seguito le informazioni relative alle nuove misure per i lavoratori dello spettacolo introdotte dal decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106.

A) Attività di formazione, insegnamento e promozione
A decorrere dal 1 luglio 2021, con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché alle attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo sussiste l’obbligo assicurativo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per le seguenti categorie professionali:

lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo: artisti lirici; cantanti di musica leggera; coristi; vocalisti; suggeritori del coro; maestri del coro; assistenti e aiuti del coro; attori di prosa; allievi attori; mimi; attori cinematografici o di audiovisivi; attori di doppiaggio; attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni; imitatori, contorsionisti; artisti del circo; marionettisti e burattinai; acrobati e stuntman; ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; generici e figuranti; presentatori; disc-jockey; animatori in strutture turistiche e di spettacolo; registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; casting director; sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; soggettisti; dialoghisti; adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; direttori della fotografia; light designer; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; segretari di edizione; cassieri di produzione; organizzatori generali; amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; location manager; compositori; direttori d’orchestra; sostituti direttori d’orchestra; maestri collaboratori; maestri di banda; professori d’orchestra; consulenti assistenti musicali; concertisti e solisti; orchestrali anche di musica leggera; bandisti; coreografi e assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; cubisti; spogliarellisti; figuranti di sala; indossatori; fotomodelli; amministratori di formazioni artistiche; organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; tecnici del montaggio e del suono; documentaristi audiovisivi; tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; tecnici addetti alle manifestazioni di moda; sound designer; tecnici addetti agli effetti speciali; maestri d’armi; operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; video-assist; fotografi di scena; maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti); scenografi; story board artist; bozzettista; creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; architetti; arredatori; costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi; sarti; truccatori; parrucchieri; lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
L’adeguamento delle suddette figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione Inps ex Enpals dovrà avvenire con Decreto del Ministro del Lavoro almeno ogni 5 anni.

B) Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo
Il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri (prima erano 120) a partire dal 1 luglio 2021 e per le prestazioni aventi decorrenza dal 1 agosto 2021per i lavoratori che prestino attività artistica o tecnica, a tempo determinato, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Per tali lavoratori concorre a tal fine anche l’eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale di cui al punto precedente.

C) Pensioni

Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo già elencati al precedente punto A), in riferimento ai trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità) e ai superstiti, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta. Le medesime disposizioni sono applicate ai trattamenti di pensione anticipata (pensione di anzianità privilegiata di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971) decorrenti dal 1° agosto 2021.

Ai fini dell’accesso alle citate prestazioni, pertanto, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del gruppo dei lavoratori dello spettacolo già elencati al punto A).

La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva minima richiesta utile alla pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e/o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo.

In relazione all’individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileverà tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.

Restano esclusi da tale disposizione gli iscritti appartenenti al gruppo ballo – ballerini e tersicorei (cod. qualifica Inps 092), i coreografi e assistenti coreografi (cod. qualifica Inps 091) – per i quali il decreto legislativo 182 del 1997 ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.

È altresì esclusa dalla disposizione la pensione di invalidità specifica, disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 182/1997 per specifiche categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge, i cui requisiti contributivi richiesti sono pari a “almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione”; la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento della prestazione.

Ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei e di invalidità specifica si applica, invece, la disposizione che riduce l’annualità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione da 120 a 90 contributi giornalieri. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai predetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.

Le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, decorrenti dalla data del 1° agosto 2021, dovranno essere definite alla luce delle nuove disposizioni, diversamente, i requisiti pensionistici maturati alla data del 30 giugno 2021 consentiranno agli iscritti al Fondo Lavoratori Spettacolo di accedere alle prestazioni in applicazione della precedente normativa.

I requisiti numerici contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione alle norme dei vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021.

D) Contribuzione d’ufficio (figurativa) utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo
Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori già elencati al precedente punto A) che possano far valere annualmente almeno 45 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Sempre per i lavoratori già elencati al precedente punto A) che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto (90gg).
Esempio limite:
1 contributo effettivo e retribuzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo superiore a 4 volte trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria = Accredito d’ufficio di 89 contributi.

L’accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021; i contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021.

 E) Memo per gli Attori

Per la sola categoria degli attori cinematografici e audiovisivi (cod.qualifica Inps 022) rimane in vigore l’art.1 del D.l.182/1997. La norma stabilisce che per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dovrà essere accreditata d’ufficio, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui (annualità di contribuzione) utile ai soli fini del diritto.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO

Con il provv.11.10.2021 n.262278, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per le imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo previsto dall’art.36 bis del DL 41/2021, approvando altresì il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

I soggetti interessati devono presentare la comunicazione delle spese ammissibili entro il 15 novembre 2021 in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali messi a disposizione dalla stessa.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (10 milioni di euro). Tale percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre p.v.

Per maggiori informazioni la circolare n.262278 dell’Agenzia delle Entrate è reperibile in rete.

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