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Promozione

Bando tematico per la PROMOZIONE delle attività professionali degli artisti

(DI CUI ALL’ART.7 DELLA LEGGE N.93 DEL 5 FEBBRAIO 1992)

"L’arte nell’era della rivoluzione I. A."

Rete Artisti Spettacolo per l'Innovazione

Scadenza 18.00 del giorno 20 Giugno 2024

BANDO: L’arte nell’era della rivoluzione I. A.

Spunto tematico

L’enorme accelerazione dei software d’Intelligenza Artificiale è avvenuta anche grazie agli investimenti fatti dalle maggiori aziende tecnologiche (Microsoft, Alphabet, azienda proprietaria di Google, e Meta, azienda madre di Facebook e Instagram). Questi investimenti hanno acceso un dibattito sulla natura stessa dell’arte e sulla possibilità che gli umani possano essere sostituiti come produttori di contenuti da software sofisticati. E che, in buona sostanza, prima o poi sarà impossibile stabilire se alcuni contenuti artistici siano prodotti da un software o da uno o più esseri umani.

Il bando di quest’anno pone gli interrogativi conseguenti: davvero l’artista umano può essere sostituito da un software, forse non nell’immediato ma sicuramente nel futuro? Questo software è senziente, ossia sa di esistere, e non ha semplicemente accesso a una quantità sterminata di dati sulla Rete che rielabora a una velocità incommensurabile, secondo alcuni ordini che gli sono stati impartiti? È così importante distinguere fra contenuti generati artificialmente e umani? E l’ultima domanda, la più importante: gli artisti umani portano con sé un’originalità percepibile e insostituibile in quanto umani?

Crediamo che a queste domande si possa rispondere non in teoria ma solo con le opere, con la loro incisività, con il tentativo di ascoltare la contemporaneità e di spostare il sentire dello spettatore o dell’ascoltatore con competenza e sincerità, mirando più alla radicale espressione della propria arte che ripetendo schemi e stili di cui si conosce l’attrattività, che “funzionino” ma che non tentino strade nuove e poco battute.

In definitiva, potrebbe diventare sempre più difficile distinguere se certe opere artistiche siano state create da un software o da uno o più esseri umani.

Riappropriarsi della propria unicità è un tentativo che si ha il dovere di compiere non per sconfiggere le I. A. ma per ridurle a quello che realmente sono: uno strumento estremamente potente che può aiutarci, non sostituirci.

Articolo 1

OGGETTO

Il presente bando proposto ed approvato dagli artisti del Comitato di Sorveglianza, adottato in base al “Regolamento per le attività di promozione e patrocinio” e ratificato dal Cda e dall’Assemblea dei soci R.A.S.I., disciplina i criteri e le modalità di partecipazione, assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione finalizzati alla realizzazione delle attività di promozione di cui  all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992 al fine di assicurare equità e trasparenza nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento degli obiettivi.

Articolo 2

ATTIVITÀ AMMISSIBILI E RISORSE

La R.A.S.I. assegna contributi per sostenere in particolare le seguenti attività:

a) Realizzazione di opere cinematografiche o videoclip di brani, inediti, anche con strumenti tecnologici innovativi;

Per breve cortometraggio si intende un’opera cinematografica della durata massima di 10 minuti e per strumenti tecnologici innovativi s’intendono smartphone, tablet ecc.

b) Attività dello spettacolo dal vivo;

Effettuazione di uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, performance, monologo ecc.

c) Formazione professionale anno 2024;

La Rasi prosegue ad investire sull’attività di formazione ed aggiornamento professionale annuale degli artisti che rappresenta, al fine di consentirgli di lavorare sul proprio perfezionamento ed ampliare, in questo modo, le opportunità di lavoro. La formazione professionale annuale prevista può comprendere le attività di preparazione per selezioni e provini, coaching per la preparazione di un ruolo, l’iscrizione e la frequenza di percorsi di formazione, di aggiornamento e/o riqualificazione delle competenze professionali, nonché di corsi di laurea e/o post lauream e master, inerenti il profilo professionale. Il contributo nella misura massima del 10% sarà spendibile per l’acquisto di pubblicazioni, libri, riviste, cd, supporti audiovisivi e musicali, anche in formato digitale, comunque utili all’aggiornamento professionale;

d) Realizzazione di self tape, showreel, book fotografici, siti web anno 2024;

Il self tape è un auto-provino che può essere realizzato anche con il cellulare e può essere inviato tramite link. Lo showreel è un prodotto attraverso il quale vengono riassunti con brevi spezzoni di filmati montati, tutti i punti più significativi della carriera di un artista.

I richiedenti possono presentare una sola richiesta di contributo per la realizzazione di una sola delle attività di cui ai punti precedenti a) b) c) d); la somma complessivamente stanziata per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando è a valere sul Fondo Promozione R.A.S.I.

Le attività, oggetto di contributo, devono essere svolte in Italia.

Articolo 3

CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

In considerazione delle diverse caratteristiche delle attività di cui all’art.2, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva, il Comitato di Sorveglianza degli artisti provvede a definire per ciascuna tipologia di progetti, di cui ai comma a) b) c) d) all’art.2 del presente bando un contributo massimo assegnabile a ciascun progetto.

Tenuto conto che i diritti maturano per le interpretazioni contenute nei supporti registrati, il contributo massimo assegnabile, è il seguente:

comma a) fino a 3.000,00 Euro;

comma b) fino a 2.300,00 Euro;

comma c) fino a 1.500,00 Euro;

comma d) fino a 600,00 Euro.

La documentazione di rendicontazione relativa alle attività sostenute nel presente bando dovrà pervenire a R.A.S.I. entro il 28 Febbraio 2025, prorogabile, con richiesta motivata.

Ciascun artista può presentare una sola richiesta di contributo in base al presente bando.

Si   evidenzia che il bando assegna contributi quale parte di un budget complessivo dei progetti da realizzare, ciascun artista può ricevere autonomamente qualsiasi altro sostegno economico per l’attività che intende svolgere.

Nel caso di presentazione di più richieste, rimane valida quella presentata cronologicamente per ultima.

Gli artisti sono liberi di realizzare le attività come ritengono opportuno nella piena autonomia artistica.

Articolo 4

BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare dei sostegni di cui al presente bando gli artisti singoli, residenti in Italia, soci e/o mandanti esclusivamente di R.A.S.I. e residenti in Italia, già aventi diritto, ovvero artisti interpreti esecutori che abbiano già incassato, prima della pubblicazione del bando, i compensi relativi ai diritti connessi di cui alla L.633/1941.

Gli artisti richiedenti il contributo non possono partecipare ad altri progetti presentati nell’ambito del presente bando.

Il mancato possesso di tali requisiti comporterà la non ammissibilità al contributo delle proposte coinvolte. La perdita anche di uno dei requisiti intervenuta successivamente all’assegnazione del contributo ma prima del saldo, comporterà la decadenza dal contributo concesso con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.

Articolo 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, pena esclusione, per l’ammissione al contributo deve essere presentata entro le ore 18.00 del giorno 20 Giugno 2024 per via telematica compilando e inviando il modulo qui presente.

Al modulo devono essere allegati a pena di esclusione:

a) Relazione illustrativa dell’attività per la quale si richiede il sostegno che deve contenere le seguenti indicazioni, a pena di esclusione:

  1. Principali caratteristiche culturali della proposta progettuale, con descrizione dei contenuti artistico culturali della proposta, delle sue fasi di sviluppo, del contesto in cui opera, del target principale di riferimento;
  2. Programma dettagliato dell’iniziativa, con indicazione della data, luogo e cast artistico coinvolto, con relativi curriculum da allegare al modulo;
  3. Importo del contributo richiesto e budget complessivo dell’iniziativa;
  4. Piano promo – pubblicitario. 

b) Copia del documento d’identità del richiedente;

c) Informativa sulla privacy vistata dall’artista per accettazione. 

Articolo 6

ISTRUTTORIA

Le richieste pervenute sono sottoposte ad un’istruttoria formale-amministrativa di ammissibilità volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, potrà essere regolarizzata mediante aiuto istruttorio. In tal caso, gli uffici R.A.S.I. provvederanno a trasmettere, apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a 7 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato la richiesta è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione e gli uffici R.A.S.I. provvederanno a comunicare la non ammissibilità all’interessato. 

Articolo 7

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il Comitato di Sorveglianza della R.A.S.I., composto da artisti, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva provvede a definire per ciascuna tipologia delle attività previste all’art.2 del presente bando un contributo massimo assegnabile a ciascun progetto.

Procede quindi alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili in base a criteri di qualità artistica, interazione e contaminazione fra le arti, capacità organizzativa, attribuendo agli stessi un punteggio tra il numero 1 ed il numero 5 comprensivi dei decimali. Il contributo per ciascun progetto di ogni tipologia è riconosciuto, in base alle risorse disponibili, proporzionalmente al totale del punteggio assegnato.

Inoltre, ai fini della valutazione dei progetti presentati si terrà anche conto del numero di artisti mandanti o che aderiranno a R.A.S.I. come nuovi mandanti aventi diritto coinvolti nel progetto, con il riconoscimento di un punteggio bonus per ciascuna delle due categorie. Successivamente il Consiglio di Amministrazione provvede all’approvazione dei contributi proposti.

Articolo 8

ASSEGNAZIONE E COMUNICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il giorno 6 luglio 2024 sarà comunicato agli artisti l’esito della richiesta ed il contributo assegnato al lordo degli oneri fiscali e di legge. I beneficiari dovranno inviare a R.A.S.I. l’accettazione del finanziamento e l’impegno a svolgere la relativa attività prevista. L’assenza di comunicazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione equivarrà alla rinuncia al contributo. Qualora un richiedente rinunciasse allo svolgimento dell’attività i relativi fondi stanziati ritorneranno nella disponibilità del Fondo Promozione. La R.A.S.I. non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività per cui sono stati concessi i contributi e per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi relativi alle stesse.

Articolo 9

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

L’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione a rendiconto avvenuto o in due rate, secondo le modalità di seguito indicate:

a) un’anticipazione, da richiedersi in sede di accettazione del contributo nella misura del 50% dell’importo concesso previa emissione del relativo documento fiscale da parte del beneficiario;

b) un’erogazione a saldo entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività oggetto del contributo previa la consegna della documentazione fiscale prevista dalla legge e di copia del seguente materiale per le attività di cui all’art.2:

a) Realizzazione di brevi cortometraggi o videoclip di brani, inediti, anche con strumenti tecnologici innovativi;
file con il cortometraggio o videoclip contenente la frase “Realizzato con il sostegno di R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” accompagnata dal logo della R.A.S.I. stessa;

b) Attività dello spettacolo dal vivo;
materiale stampato, promozionale, fotografico, video e pubblicitario realizzato riportante la frase “Realizzato con il sostegno di R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” accompagnata dal logo della R.A.S.I. stessa;

c) Formazione professionale anno 2024;
documentazione relativa all’attività di formazione svolta con l’eventuale elenco delle eventuali pubblicazioni, libri, riviste, cd, supporti audiovisivi e musicali, anche in formato digitale, con il relativo prezzo di acquisto.

d) Realizzazione di self tape, showreel, book fotografici, siti web;
file del self tape o showreel o estratto del book fotografico o indirizzo sito web contenenti la frase “Realizzato con il sostegno di R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” accompagnata dal logo della R.A.S.I. stessa;

La rendicontazione può essere presentata secondo le procedure sopra previste anche da Associazione no profit soltanto nel caso il beneficiario ne sia il legale rappresentante.

Art.10

PROMOZIONE

I beneficiari realizzano le attività conformemente a quanto previsto nella richiesta ammessa a contributo. Sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate da R.A.S.I., che non alterano le condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione del contributo alla richiesta medesima.

I beneficiari sono obbligati ad inserire in tutto il materiale video e promozionale inerente alle attività di cui all’art.2 lettere a), b), d), del presente bando la frase “Realizzato con il contributo di R.A.S.I. Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” accompagnata dal logo della R.A.S.I. stessa.

In accordo con ciascun beneficiario R.A.S.I. diffonderà i prodotti artistici derivanti dal presente bando nell’ambito dei propri strumenti promozionali disponibili per gli artisti rappresentati (sito, YouTube ecc.).

Articolo 11

CONTROLLI E DECADENZA

I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma delle presenti disposizioni, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi e di comunicare con email all’indirizzo serviziagliartisti@reteartistispettacolo.it il luogo, la data e l’orario in cui viene realizzata l’iniziativa oggetto del contributo con un preavviso di almeno 7 giorni e di trasmettere contemporaneamente a R.A.S.I n.2 inviti ad ingresso gratuito per l’iniziativa sostenuta.

La R.A.S.I. cura il monitoraggio verificando la realizzazione o gli stati di avanzamento delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo ed economico sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari ed ai benefici attesi, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.

Qualora non sia possibile la realizzazione o la continuazione dell’attività economica o si siano verificate variazioni interne all’iniziativa, tali da modificarne sostanzialmente la natura rispetto a quella nota e concordata al momento della concessione e qualora venga accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi e servizi erogati o qualora emergano sostanziali discrepanze, omissioni e informazioni non veritiere nella richiesta e nei documenti prodotti dal richiedente, la R.A.S.I. dispone in qualsiasi momento l’interruzione del sostegno e richiede la restituzione delle eventuali somme già versate.

Articolo12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della R.A.S.I. www.reteartistispettacolo.it.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero 06.94364413 dalle ore 09.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi.

  1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti, le modalità ed i criteri generali attraverso i quali sono individuate e selezionate le iniziative da sostenere e promuovere da parte di R.A.S.I. per assicurare la trasparenza dell’attività degli organi della R.A.S.I. e delle motivazioni delle scelte operate, il rispetto degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
  2. Il Regolamento è stato predisposto tenendo conto dello statuto sociale, dell’articolo 71 octies della Legge 633 del 1941, dell’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992, dell’Art.16 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo 2017.
  3. La R.A.S.I. ha sede legale in Roma ma svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale ed in campo internazionale.
  4. La R.A.S.I. può effettuare interventi di carattere straordinario in campo internazionale in presenza di ragioni di opportunità e convenienza, quali il raggiungimento di una maggiore efficacia degli interventi in funzione dei propri obiettivi ed esigenze di partecipazione ad importanti iniziative promozionali. La relativa delibera deve indicare la motivazione sottostante all’intervento.
  1. La R.A.S.I., definisce in piena libertà, autonomia e indipendenza di giudizio la proprie strategie e modalità di intervento e opera secondo criteri di equità, economicità, di programmazione, di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale, economica e ambientale delle iniziative.
  2. Ai fini che precedono e anche allo scopo di preservare il patrimonio nell’interesse delle generazioni future, i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, devono essere coerenti con i flussi reddituali generali nel rispetto delle scelte strategiche di investimento definite dall’Assemblea dei Soci.
  1. La R.A.S.I. svolge la propria attività istituzionale attraverso:

    1. a) la realizzazione di iniziative, attività e progetti propri o altre modalità di intervento ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, diretta o tramite strutture nelle quali detenga quote di maggioranza o tramite terzi nel rispetto dei vincoli statutari e di legge;
    2. b) l’erogazione di contributi, finanziamenti, sostegni diretti e indiretti a favore dei propri artisti mandanti per loro attività, iniziative e progetti a seguito di partecipazione a BANDI TEMATICI indetti dalla R.A.S.I., rientranti nei settori in cui opera la stessa e destinati a produrre risultati rilevanti in un arco temporale determinato;

    Le iniziative di cui ai punti precedenti possono esaurirsi in un unico esercizio o essere sviluppate nell’ambito di un programma pluriennale o continuativo.

La R.A.S.I. realizza la propria attività diretta o tramite bandi esclusivamente nei settori ammessi di cui all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992 ed agli articoli 16 e 19 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo.

  1. In riferimento all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992 la R.A.S.I. utilizza la quota di cui all’art.71octies,comma 3 della legge 22 aprile 1941 n.633 per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori.
  2. In riferimento all’art.16 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo la R.A.S.I., previa delibera degli organi sociali competenti, può finanziare servizi sociali, culturali o educativi mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da eventuali introiti provenienti dal loro investimento,. Tali servizi sono prestati sulla base di criteri equi, in particolare in relazione all’accesso e alla loro portata.
  3. In riferimento all’art.19 del Decreto Legislativo n.35 del 15 marzo la R.A.S.I., previa delibera dell’assemblea generale, può utilizzare i proventi non distribuibili ai titolari dei diritti per finanziare attività sociali, culturali ed educative ad esclusivo beneficio dei titolari dei diritti.

La R.A.S.I. raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell’azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell’attività dei periodi successivi.

Ai fini di una maggiore efficienza di gestione, con il presente regolamento è costituito il FONDO PROMOZIONE alimentato dalle risorse provenienti dall’articolo 71 octies comma 3 della Legge 633 del 1941 e destinato a finanziare i bandi relativi alle attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti esecutori di cui all’art.7 della Legge n.93 del 5 febbraio 1992.

  1. La R.A.S.I. può realizzare iniziative e progetti propri che sono realizzati anche a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati
  2. Il Comitato di Sorveglianza predispone la necessaria istruttoria tecnica ed il Consiglio di Amministrazione approva il programma esecutivo, anche mediante assegnazione di appalti e conferimento di incarichi, rispettando criteri di efficienza, tempestività e massima economicità.
  3. L’istituzione di imprese strumentali deve essere deliberata dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
  4. La R.A.S.I. può partecipare anche a progetti e iniziative in collaborazione o cooperazione con altri organismi.

1.Per ciascun bando il Consiglio di Amministrazione d’accordo con il Comitato di Sorveglianza può designare esperti esterni, dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, con funzione di consulenti sia per la valutazione sia per l’eventuale verifica dello stato di realizzazione delle iniziative. In particolare può anche nominare Commissioni tecniche e scientifiche formate da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza ed esperienza nelle materie di intervento della R.A.S.I.. A tali Commissioni può essere conferito un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica delle iniziative, nonché di verifica dello stato di realizzazione e dei risultati delle iniziative approvate.

2.Il membro degli organi competenti alla valutazione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, in quanto direttamente o indirettamente interessato all’accoglimento di un’istanza, deve assentarsi da qualsiasi riunione in cui si discuta dell’accoglimento della stessa per tutto il tempo in cui la richiesta è discussa e deliberata.

  1. La decisione sul sostegno e la scelta fra le diverse iniziative deve avvenire in parità di trattamento sulla base dei principi di trasparenza, imparzialità, equità e comparazione.
  2. I bandi devono prevedere il termine entro il quale sono esaminate le proposte presentate e comunicati i risultati nonché, qualora previsto, la concessione di anticipi fino al 50% e l’erogazione totale del contributo una volta che l’iniziativa o il progetto siano stati realizzati e adempiute le condizioni eventualmente poste di rendicontazione. Ove possibile, devono prevedere forme di vigilanza sull’effettiva realizzazione dell’iniziativa e che il contributo venga erogato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal bando stesso.
  3. I bandi devono prevedere la revoca del contributo o del sostegno qualora non sia possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o si siano verificate variazioni interne al progetto o iniziativa, tali da modificarne sostanzialmente la natura rispetto a quella nota e concordata al momento della concessione. Qualora venga accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi e servizi erogati o qualora emergano sostanziali discrepanze, omissioni e informazioni non veritiere nella domanda e nei documenti prodotti dal richiedente, la R.A.S.I. potrà in qualsiasi momento disporre l’interruzione del sostegno e richiedere la restituzione delle eventuali somme già eventualmente versate;

La R.A.S.I. verifica la realizzazione o gli stati di avanzamento delle iniziative e dei progetti sostenuti sia sotto il profilo amministrativo ed economico sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, ai benefici attesi, all’impatto per il territorio e la collettività, tenendo conto della dimensione dell’intervento o del contributo e della natura e complessità del progetto.

La R.A.S.I. può concedere il patrocinio gratuito a qualsiasi attività o iniziativa che riterrà di particolare interesse per i suoi scopi istituzionali e statutari. Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno con associazione di immagine e concessione per l’utilizzo del logo di R.A.S.I.. La R.A.S.I. può concedere il patrocinio a soggetti giuridici e a singoli artisti interpreti esecutori soci o mandanti nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico. Al fine di ottenere la concessione di patrocinio di R.A.S.I., ovvero la concessione dell’utilizzo del Logo Istituzionale, il richiedente, salvo casi eccezionali, deve presentare apposita istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell’evento. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e devono contenere la descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora la documentazione fosse parziale e carente dei documenti necessari, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile. La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente sentito il Comitato di Sorveglianza. La concessione del patrocinio comporta l’utilizzo del logo di R.A.S.I. sul materiale promozionale dell’iniziativa.  Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa e non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.

Il soggetto patrocinato utilizza il logo di R.A.S.I. apponendolo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa unitamente alla dicitura “con il patrocinio di Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione” o l’apposito logo con la dicitura “www.reteartistispettacolo.it ”. Sarà cura di R.A.S.I. inviare agli organizzatori dell’evento patrocinato il logo istituzionale con la apposita dicitura di concessione del patrocinio. La R.A.S.I. si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi di R.A.S.I. ha facoltà di revocare la concessione di patrocinio e l’utilizzo del logo. La bozza dei materiali in cui si utilizza il logo di R.A.S.I. deve pervenire alla stessa, di norma, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’evento.

Il presente Regolamento, una volta approvato dagli organi competenti, entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito internet della R.A.S.I.

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