R.A.S.I. Notizie

DECRETO RISTORI IN GAZZETTA UFFICIALE: Sintesi delle misure contenute nel decreto

2 Novembre 2020

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020 (Decreto ristori) relativo ad ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vi sintetizziamo di seguito le misure contenute nello stesso che possono interessare agli operatori dello spettacolo già anticipate con la precedente newsletter.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO. Vi rimettiamo di seguito i soli codici ATECO relativi al settore dello spettacolo estratti dall’elenco generale. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

CODICE – ATECO SETTORE – %
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi – 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica – 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport – 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi – 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento – 200,00%
855209 – Altra formazione culturale – 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione – 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche – 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli – 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche – 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie – 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto |e altre strutture artistiche – 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili – 400,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca – 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby – 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca – 200,00%

Il Governo ha comunque la facoltà di individuare ulteriori codici Ateco da interessare al contributo. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetterà anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nel suddetto schema che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, e che non ne sia stata prevista la restituzione, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non abbiano mai presentato istanza di contributo a fondo perduto il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello dell’Agenzia delle Entrate; il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda. L’Agenzia delle Entrate definirà termini e modalità per la presentazione delle richieste.

Trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui sopra.
Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati per i quali è stata disposta la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive. Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in oggetto.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Per le imprese operanti nei settori riportati nella precedente tabella dei Codici Ateco, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Cancellazione della seconda rata IMU
Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nel sopra riportato schema dei codici Ateco, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ricordiamo che le attività riportate nello schema inserito nella presente comunicazione sono soltanto quelle riferite al settore dello spettacolo. L’elenco completo delle attività è possibile trovarlo in gazzetta ufficiale allegato al Decreto.

Indennità per i lavoratori dello spettacolo
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità del reddito di emergenza.
La domanda per l’indennità va presentata all’ INPS entro il 30 novembre 2020 secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2020.

LA R.A.S.I. È IN ATTESA DI AVERE INDICAZIONI DALL’INPS AL FINE DI FORNIRE AI PROPRI ARTISTI MANDANTI IL SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE COME GIÀ EFFETTUATO IN PASSATO PER LE PRECEDENTI INDENNITÀ. NON APPENA AVREMO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PROVVEDEREMO A COMUNICARLE TRAMITE NEWSLETTER

Reddito di emergenza
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
La domanda per le quote di Reddito di emergenza va presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

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